Art. 2.
(Riconoscimento dell'interesse storico o artistico).

      1. I beni immobili pubblici e privati ricadenti nei perimetri dei centri, dei

 

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quartieri e dei siti di interesse storico o artistico, individuati ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, sono sottoposti alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative all'obbligo della comunicazione delle alienazioni, nonché all'esercizio del diritto di prelazione sulle cose alienate. La notifica è sostituita dalla pubblicazione delle determinazioni adottate ai sensi del citato primo periodo del comma 4 dell'articolo 1, che sono affisse per due mesi all'albo pretorio del comune.